| Politiche regionali di promozione, valorizzazione e sostegno della famiglia. |
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| Giovedì 23 Dicembre 2010 00:00 |
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“Politiche regionali di promozione, valorizzazione e sostegno della famiglia”
Di iniziativa dei Consiglieri: Roberta Gasco e Marco Scajola
RELAZIONE
La presente proposta di legge si propone di valorizzare e promuovere la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ai sensi dell’art. 29 della Costituzione e come soggetto sociale in virtù del suo insostituibile valore pubblico, riconoscendole reale cittadinanza in tutte le scelte politiche.
La finalità che si prefigge la presente proposta di legge è di predisporre strategie che diano risposta ai problemi concreti delle famiglie, promuovendole e sostenendole per la crescita e il rafforzamento del singolo e del tessuto sociale, nel quadro di una strategia complessiva sulla risorsa famiglia concernente, tra l’altro: le scelte a livello urbanistico, in materia di lavoro e di trasporti, in materia di politica culturale e di tempo libero, l’armonizzazione tra i tempi di lavoro e i tempi della famiglia, le scelte che incidono sulla qualità della vita hanno tutte una diretta conseguenza sulla vita della famiglia.
Il principio che ispira la presente proposta di legge è il riconoscimento del primario interesse pubblico della famiglia e l’idea che occorre fare della famiglia una questione sociale e pubblica che richiama a un ruolo di responsabilità sia le istituzioni che i soggetti economici. Lo strumento fondamentale attraverso il quale questo principio viene declinato nella realtà è costituito dal cosiddetto “quoziente familiare”: ogni intervento regionale previsto dal presente progetto di legge dovrà essere plasmato da una formula che considererà il reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell’IRPEF, il numero dei componenti della famiglia ivi compreso il figlio concepito, nonché la presenza nel nucleo familiare di: 1) soggetti portatore di handicap fisico e/o psichico; 2) anziani conviventi non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti; 3) soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico. L’esatta definizione della formula matematica viene lasciata alla discrezionalità della Giunta, anche perché vi sono più soluzioni idealmente applicabili (si pensi anche solo alla diversità del modello applicato in Francia rispetto a quello elaborato dal Comune di Parma): il governo della Regione dovrà comunque sottoporre il regolamento attuativo al parere del Consiglio, che sarà obbligatorio e vincolante.
Il rafforzamento della famiglia quale relazione di piena reciprocità e complementarietà fra i sessi e fra le generazioni, fondata sul matrimonio è la risposta non già a esigenze ideologiche, quanto piuttosto a prioritari problemi sociali che, se trascurati, vanificano ogni tentativo di sviluppo della vita pubblica nella direzione di un vero e proprio suicidio culturale.
Certamente questa proposta vuole anche cercare di inaugurare un nuovo modello di welfare, non più rigidamente basato sull’intervento diretto dell’operatore pubblico per risolvere problemi che i privati, il mercato e la società civile possono agevolmente affrontare da soli. Lo Stato, deve intervenire in modi più consoni ad una realtà in cui le ideologie del Novecento sono state sepolte dalla storia, dal debito pubblico e dalla totale inefficienza: in questo senso, il presente progetto di legge cerca di dare attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, ormai scolpito nell’articolo 118, comma 4, della Costituzione, spesso menzionato nei dibattiti, ma ancora ben poco applicato. Sul punto si segnalano, in particolare, due disposizioni: l’art. 5, comma 1, lett. c), e l’art. 8, comma 2. La prima istituisce i “buoni-abitazione”, la seconda crea i “buoni-asilo”: si tratta di somme vincolate a specifici usi che la Regione dovrà assegnare ai privati reputati bisognosi seguendo il criterio del quoziente familiare. Piuttosto che costruire abitazioni di edilizia economico-popolare, che poi vengono solo “assegnate” a privati (i quali non hanno alcun interesse a mantenerle in stato di decoro), è certamente più efficiente concedere contributi mirati al fine di permettere che anche i meno abbienti possano accedere al mercato immobiliare (sia per acquisti sia per locazioni): questa è la logica dei buoni-abitazione. Nello stesso senso si muovono anche i “buoni-asilo”: la mancanza di asili nido è ampiamente nota, ma non è possibile pensare che l’unico soggetto incaricato di risolvere questa problematica debba sempre e direttamente essere lo Stato. In tal senso, l’attribuzione dei buoni-asilo permetterà alle famiglie meno abbienti di accedere più facilmente all’offerta pubblica ma anche all’offerta privata di asili.
Per facilitare la comprensione della presente proposta di legge si illustrano di seguito le coordinate per la sua lettura: il riconoscimento della famiglia come soggetto sociale pubblicamente rilevante; l’assunzione del parametro familiare nella elaborazione, implementazione e valutazione di ogni politica affinché le politiche familiari assumano il connotato di politiche “universalistiche” e culturali che tendano alla creazione di una società a misura di famiglia; il riconoscimento dello spazio per la relazionalità familiare quale capitale sociale e dunque l’adozione di misure che favoriscono la qualità e quantità dello stesso, nonché la previsione di nuove e ulteriori misure per la gestione del conflitto vissuto dalle famiglie tra il dover assistere i propri membri in condizione di bisogno e la sempre più ridotta disponibilità di tempo e di risorse; la cooperazione e collaborazione tra le istituzioni, i soggetti economici e cioè le imprese e i sindacati, le associazioni di solidarietà familiare alle quali è riconosciuto un ruolo più incisivo ad integrazione della assunzione di responsabilità pubblica nei confronti della famiglia e nel rispetto del principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni.
“Politiche regionali di promozione, valorizzazione e sostegno della famiglia”.
Art. 1 (Principi generali)
1. La Regione riconosce e valorizza la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l’educazione dei figli, per l’assistenza ai suoi componenti e per la solidarietà tra le generazioni. Ogni intervento di cui alla presente legge va riferito all’ambito familiare come luogo di vita di ciascuno dei suoi membri. 2. Ai fini di cui alla presente legge il concepito è considerato componente della famiglia 3. Ai fini di cui alla presente legge, si definiscono “famiglia” e “nucleo familiare” le coppie tra uomo e donna, con o senza figli, unite in matrimonio. 4. La Regione riconosce alla famiglia lo stato di soggetto sociale, protagonista attivo nella costruzione dell’identità personale, dell’azione educativa e delle politiche regionali. 5. La Regione, attua, con il concorso degli enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e del lavoro, di organizzazione dei servizi finalizzate a tutelare e valorizzare la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni sociali. 6. La Regione, nell’ambito dell’attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce l’associazionismo familiare quale elemento portatore di risorse e soggetto attivo nella programmazione regionale.
Art. 2 (Obiettivi)
1. In base ai principi di cui all’articolo 1, la Regione, nell’esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi: a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico; b) favorire la stabilità delle famiglie attraverso programmi di intervento che promuovano e sostengano la coniugalità e la genitorialità; c) riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale; d) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza; e) corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell’educazione dei figli e nella formazione della loro personalità sotto l’aspetto psicologico, sociale e culturale e, in particolare, promuovere una cultura di maggiore condivisione da parte del padre degli impegni parentali; f) incoraggiare la permanenza in casa dei bambini nei primi anni di età; g) garantire il rispetto del principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche, favorendo e sollecitando l’iniziativa responsabile delle famiglie, anche liberamente associate; h) promuovere e garantire il diritto di libera scelta nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, pubblici e privati; i) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psicoaffettivo e la continuità del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi servizi; l) realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all’affido ed all’adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i minori; m) assicurare la tutela, l’assistenza e la consulenza a sostegno dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro tipo; n) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell’ambito familiare; o) attivare servizi che facilitino la permanenza dell’anziano all’interno del nucleo familiare per incrementare i rapporti intergenerazionali; p) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, in quanto essenziale per la vita delle famiglie e per la società, proteggendone lo svolgimento mediante la stipula di specifici contratti di assicurazione contro i rischi infortunistici; q) rendere compatibili, anche attraverso l’estensione e la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro dei coniugi con quelle connesse alle responsabilità familiari e promuovere le pari opportunità e la piena condivisione del carico del lavoro domestico e di cura dei figli tra donne e uomini; r) promuovere, nell’ambito dei contratti collettivi decentrati, strumenti di modulazione e flessibilità dei tempi di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di cura ed assistenza familiare; s) definire gli standard dei servizi residenziali per minori; t) rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo.
Art. 3 (Perseguimento degli obiettivi)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nell’ambito del piano socio-assistenziale previsto dall’articolo 5 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), determina gli interventi da attuare, le aree oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche, le modalità per il coordinamento e l’integrazione dei servizi di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento. 2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge l’ordine di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base del quoziente familiare definito secondo i seguenti elementi: a) reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell’IRPEF; b) numero dei componenti della famiglia ivi compreso il figlio concepito; c) presenza nel nucleo familiare di: 1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico; 2) anziano convivente non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente; 3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico. 3. L’applicazione del quoziente familiare secondo i criteri di cui al comma 2 è effettuata con regolamento della Giunta regionale, previo parere conforme del Consiglio regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 4. Nelle more dell’adozione del nuovo piano socio-assistenziale, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della programmazione nazionale e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, individua con propria deliberazione, previo parere della conferenza permanente regione-autonomie locali, sentite le competenti commissioni consiliari e l’Osservatorio di cui all’articolo 13, gli interventi ritenuti prioritari ed i criteri per la loro attuazione, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale di cui all’articolo 14.
Art. 4 (Criteri generali di valutazione degli interventi)
1. La Regione: a) valuta, nella definizione delle politiche regionali, comprese quelle tariffarie e dell'accesso ai servizi, con particolare attenzione alle politiche del lavoro, la differente situazione economico-sociale derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico dei produttori di reddito, nonché la situazione di disagio per l’assenza di solidarietà familiare che può pregiudicare le diverse realtà familiari; b) modula le politiche fiscali di sua competenza tenendo conto del criterio del quoziente familiare definito dall’articolo 3, comma 2; c) incentiva e sostiene, anche economicamente, gli enti locali singoli e/o associati, nonché le aziende sanitarie, di trasporto e di servizi in genere che definiscono qualificate iniziative in attuazione della presente legge, in particolare iniziative di agevolazione alle famiglie o associazioni di famiglie che assumono impegni di solidarietà nell’assistenza e nella cura dei familiari; d) crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche.
Art. 5 (Agevolazioni finanziarie)
1. Al fine di facilitare la formazione di nuove famiglie e contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica per coloro che vivono le condizioni familiari riconosciute all’articolo 1 della presente legge, la Regione prevede: a) prestiti senza interessi o a tasso agevolato ai soggetti di cui all’articolo 1, in situazione di temporanea difficoltà economica per il finanziamento di spese scolastiche, sanitarie, sulla base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi; b) una riserva pari al 20 per cento sui programmi d’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle giovani famiglie; c) il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione principale; d) il rimborso, di una somma pari al 50 per cento delle spese riguardanti la tassa sui rifiuti relativa all’abitazione principale. 2. Al fine, inoltre, di facilitare l’accesso al libero mercato immobiliare da parte delle giovani coppie unite in matrimonio e delle famiglie in situazioni economico-sociali particolarmente complesse, anche alla luce del numero dei membri non autosufficienti presenti nel nucleo familiare, la Regione prevede l’assegnazione di buoni-abitazione. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata in ottemperanza al criterio del quoziente familiare come definito al comma 2 dell’articolo 3, definisce le fasce di reddito dei destinatari dei benefici di cui il comma 1, nonché gli indirizzi per la concessione, da parte dei comuni, singoli e associati, dei benefici stessi. 4. La Regione istituisce un fondo di garanzia a favore dei proprietari di immobili disponibili a locare gli appartamenti a famiglie che vivono la precarietà del lavoro. La Giunta, con apposita deliberazione adottata in ottemperanza al criterio del quoziente familiare come definito al comma 2 dell’articolo 3, stabilisce le modalità e i criteri relativi alla istituzione e gestione del fondo di garanzia. 5. La mancata esibizione di estratto dell’atto di matrimonio entro un anno dalla concessione dei benefici di cui al comma 1, comporta la revoca della concessione stessa ed il recupero delle somme erogate con l’applicazione dei normali tassi di interesse bancari.
Art. 6 (Campagne informative)
1. La Regione promuove campagne informative, rivolte in particolare alle famiglie, da parte delle associazioni di solidarietà familiare e delle associazioni dei consumatori in materia di finanziamenti e prestiti bancari.
Art. 7 (Concorso alle spese per le adozioni di minori)
1. La Regione, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta in ottemperanza al criterio del quoziente familiare come definito al comma 2 dell’articolo 3, concede contributi alle famiglie che hanno ottenuto adozioni, nazionali o internazionali, di minori.
Art. 8 (Piano regionale per asili nido)
1. La Regione adotta un piano triennale per asili nido al fine di contribuire al finanziamento dei progetti di asili o forme alternative di cura per la prima infanzia, promossi da imprese e associazioni di solidarietà familiare, che rispondano alle effettive esigenze del territorio, come programmate dal piano triennale. 2. Nell’ambito del piano di cui al comma 1, la Regione, in ottemperanza al criterio del quoziente familiare come definito al comma 2 dell’articolo 3, concede buoni-asilo al fine di facilitare l’accesso dei figli delle famiglie in cui i genitori sono lavoratori ad asili nido anche privati e, specificamente, ad asili nido di dimensioni e modalità di operare prettamente familiari.
Art. 9 (Iniziative socio-educative per la prima infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza)
1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legislazione vigente, la Regione incentiva i comuni, singoli e associati e le comunità montane, che promuovono iniziative, anche sperimentali, di carattere socio educativo-culturale per la prima infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza, che rispondano maggiormente alle attuali istanze della famiglia. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte, in particolare, a: a) incoraggiare la permanenza in casa dei bambini nei primi anni di età anche valorizzando e promuovendo l’istituzione del servizio di assistente familiare o di figure analoghe. b) potenziare i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche mediante convenzioni con enti e soggetti che gestiscono tali servizi; c) realizzare interventi educativi assistenziali domiciliari rivolti a famiglie con bambini affetti da particolari patologie o handicap che impediscano, in via temporanea o permanente, la frequenza dei servizi educativi e della scuola dell’obbligo; d) attuare asili nido a favore dei figli di lavoratori presso la sede di imprese pubbliche e private, previe apposite convenzioni con i comuni competenti per territorio; e) realizzare forme di autorganizzazione familiare, quali i nidi famiglia; per nido famiglia si intende l’attività di cura di bambini da zero a tre anni svolta senza fini di lucro e promossa ed autogestita dalle famiglie utenti; f) incrementare il servizio di assistente familiare, di cui al precedente punto a), per bambini che non possono usufruire dei servizi di cui alle lettere b) e d); g) organizzare servizi con caratteristiche educative e ludiche per l’assistenza a bambini di età da diciotto mesi a tre anni, per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, escluse le prestazioni relative alla mensa ed al riposo pomeridiano; h) favorire l’utilizzazione di strutture e supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di spazi attrezzati per l’infanzia gestiti da associazioni di volontariato; i) costruire ludoteche pubbliche, o favorire la costruzione di ludoteche private, intese come servizio educativo, culturale e ricreativo, tendente a valorizzare le capacità creative ed espressive dei bambini; l) favorire la realizzazione di centri d’incontro per preadolescenti ed adolescenti aventi finalità socializzanti, culturali e pedagogiche, con il supporto di operatori educativi dotati di specifica competenza professionale e con la eventuale collaborazione dei genitori; m) promuovere azioni ed interventi, anche formativi, di sostegno tesi a prevenire situazioni di rischio e di disagio comunicativo e relazionale all’interno del nucleo familiare.
Art. 10 (Iniziative a favore delle famiglie con persone anziane)
1. La Regione, anche attraverso gli enti locali, promuove iniziative socio-culturali ed educative finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane all’interno delle famiglie , promuovendo anche la partecipazione delle stesse alla vita della comunità. 2. La Regione interviene con misure elaborate in ottemperanza al criterio del quoziente familiare come definito al comma 2 dell’articolo 3, a sostegno delle famiglie in cui vi siano anziani non autosufficienti.
Art. 11 (Associazionismo familiare)
1. La Regione promuove ed incentiva, anche in forma coordinata con gli enti locali, l’associazionismo familiare come modalità necessaria per garantire l’effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia. 2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall’ente pubblico solo le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall’autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, si impegna a valorizzare e sostenere la solidarietà tra le famiglie e a dare impulsi ad esperienze di autorganizzazione, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a: a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l’organizzazione delle banche del tempo di cui al comma 3; b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione ed informazione sull’identità ed il ruolo sociale della famiglia sulla vita coniugale e genitoriale. 3. Per banche del tempo si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. 4. La Regione inserisce, tra gli interventi previsti dagli atti di programmazione di cui all’articolo 3, l’incentivazione delle attività di cui al comma 2. 5. Le associazioni e le formazioni di privato sociale possono stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività o per la gestione di servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.
Art. 12 (I centri per la famiglia)
1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell’ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi centri per la famiglia, che forniscono informazioni sui servizi, le risorse e le opportunità che il territorio offre a bambini e famiglie; servizi e iniziative di supporto e di ascolto ai genitori, anche attraverso la realizzazione di gruppi, corsi e incontri con esperti, servizi di consulenza e sostegno mirati ai diversi problemi delle famiglie previste dalla presente legge; la mediazione familiare a favore di coppie di genitori in fase di separazione, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell’interesse dei figli; assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all’adozione o all’affidamento. 2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento e di collaborazione tra i centri per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende sanitarie locali (ASL) e degli altri enti pubblici e associazioni che svolgono attività d'interesse per i nuclei familiari, al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia. 3. Le forme di coordinamento tra i servizi regionali e i centri di cui al comma 1, finalizzate all'erogazione dei benefici di cui alla presente legge, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.
Art. 13 (Osservatorio permanente sulle famiglie)
1. Nell’ambito dell'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all’articolo 30 della L.R. 12/2006 è istituita la Sezione Famiglia, con il compito di monitorare ed analizzare l’attuazione delle politiche in materia familiare realizzate sul territorio regionale. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le commissioni consiliari competenti, determina la composizione della Sezione, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nel campo della sociologia della famiglia, designati dalla Giunta stessa, scegliendoli, di norma, tra docenti e ricercatori, nonché di rappresentanti delle associazioni degli enti locali e di rappresentanti delle associazioni di famiglie. La Sezione Famiglia è presieduta dal presidente della commissione consiliare competente in materia di politiche familiari. 3. La Sezione Famiglia, in particolare: a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativi-assistenziali; a tal fine crea un coordinamento permanente con i centri per la famiglia che assicuri un rapporto continuo con la realtà territoriale;
b) presenta osservazioni alla commissione consiliare competente in materia di politiche familiari sulle proposte di legge relative alle politiche familiari; c) valuta l’efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, garantendo anche un monitoraggio sull’attuazione dei progetti cofinanziati dalla Regione; d) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia; e) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia. 4. La Sezione Famiglia presenta una relazione annuale sul lavoro svolto alla commissione consiliare in materia di politiche familiari. 5. La Sezione Famiglia, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. Può, previa apposita convenzione, avvalersi anche di enti specializzati ed istituti universitari. 6. La Giunta regionale individua la struttura competente ad assicurare alla Sezione Famiglia i locali, le attrezzature ed il personale necessari al suo funzionamento.
Art. 14 (Disposizione finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro…….per l’esercizio finanziario 2011, gravano sul capitolo di spesa n.
Roberta Gasco Marco Scajola
Matteo Rosso
Roberto Bagnasco
Raffaella Della Bianca
Gino Garibaldi
Marco Melgrati
Gino Morgillo
Franco Rocca
Alessio Saso |