Norme in materia di tutela e sostegno alle professioni intellettuali. PDF Stampa E-mail
Giovedì 09 Dicembre 2010 00:00

CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

 

 

 

Gruppo Consigliare  Popolo Della Libertà

 

 

Prot. N°                                                                                                      Genova,

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI:

 

 

 

 

Alessio SASO

 

Raffaella DELLA BIANCA

 

Matteo ROSSO

 

Marco SCAJOLA

 

Roberto BAGNASCO

 

Gino GARIBALDI

 

Roberta GASCO

 

Marco MELGRATI

 

Gino MORGILLO

 

Franco ROCCA

 

 

 

 

 

 

RECANTE AD OGGETTO:

 

“Norme in materia di tutela e sostegno alle professioni intellettuali”

 

 

 

 

 

 

 

Relazione

Il mondo professionale italiano attende da anni un forte e concreto segnale di svecchiamento e la realizzazione di un'autentica ed efficace riforma del sistema professionale, con l'obiettivo di rilanciare il ruolo dei professionisti italiani nel nostro sistema economico, nel pieno rispetto delle funzioni degli Ordini e dei Collegi professionali. Una riforma fortemente innovativa in merito al ruolo degli ordini, all'esercizio dell'attività professionale, alla formazione e alle modalità di accesso per i giovani, alle agevolazioni per l'iniziale esercizio della professione, che muove dalla centralità delle professioni intellettuali, nel nostro sistema economico, quali forza produttiva fondata sulla conoscenza, sul merito, sulla qualità e sull'eccellenza.

 

Le libere professioni, per la loro terzietà nei confronti degli interessi economici di impresa, per l'elevato valore aggiunto delle prestazioni, per le capacità di innovazione, le potenzialità di espansione e l'alto valore produttivo ed occupazionale, rappresentano un punto di riferimento irrinunciabile del nostro sistema economico-sociale. Ne consegue che la riforma del sistema professionale italiano, per l'incidenza che quest'ultimo ha sui singoli cittadini, sulle imprese, sul terziario e sul sistema economico, è di centrale importanza nel processo di ammodernamento e di innalzamento del livello di competitività del nostro paese. Va ricordato, infatti, che i professionisti ordinistici italiani costituiscono la terza forza economica ed essi hanno, pertanto, pieno diritto di essere riconosciuti quale «parte sociale» a tutti gli effetti.

 

È necessario infatti riconoscere, in modo netto ed univoco, che le professioni intellettuali rappresentano nel nostro sistema nazionale, attraverso l'indipendenza di giudizio tecnico, uno dei pilastri del pluralismo e pertanto assolvono in autonomia e libertà un ruolo insostituibile di pubblico interesse. Le libere professioni sono, inoltre, portatrici di valori fondamentali quali la meritocrazia, la responsabilità personale, l'autonomia intellettuale, il desiderio di innovare, il rifiuto dell'assistenzialismo: tali valori devono trovare un appropriato riconoscimento legislativo.

 

Occorre modernizzare l'intero sistema ed aprire una nuova stagione per i professionisti italiani senza stravolgere la natura e l'essenza dell'opera intellettuale, che continuerà ad essere disciplinata da regole tipiche, chiare e precise, nel rispetto dell'etica deontologica posta a garanzia della sicurezza dei cittadini, che si avvalgono quotidianamente delle prestazioni dei professionisti. Modernizzare significa ridefinire e rivalutare il ruolo delle diverse professioni, in una nuova ottica di svecchiamento dell'immagine corporativa e rivalutazione della percezione sociale del professionista, sempre nel rispetto delle loro fisionomie e dei loro tratti distintivi. In ragione degli obblighi derivanti dai vincoli comunitari, occorre definire i princìpi ed i limiti connessi con la libera concorrenza, intesa quale miglioramento delle condizioni di offerta delle prestazioni professionali sul mercato, garantendo la presenza in maniera diffusa dei professionisti sull'intero territorio nazionale e conservando la differenziazione e la pluralità dell'offerta medesima, svolta sempre nei dettati costituzionali, nell'interesse generale e della collettività, a fondamento dell'effettiva possibilità di scelta da parte degli utenti e della compiuta tutela dei relativi diritti ed interessi. In controtendenza con quanti auspicano la sostituzione degli studi professionali con «società di servizi», per dare spazio ad un mercato non regolamentato, emerge, invece, in maniera sempre più forte l'esigenza di eticità e sicurezza per i cittadini e per le imprese che si avvalgono delle prestazioni professionali.

 

 

 

 

 

La stessa Costituzione repubblicana ha riconosciuto l'importanza sociale delle libere professioni, prescrivendo l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione (articolo 33) e, più in generale, affermando il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme (articolo 35).

 

C’è l’esigenza diffusa di stabilire precisamente "che cosa è" la professione intellettuale, di rimarcare la netta distinzione tra attività professionale e attività d'impresa, di valorizzare la professione intellettuale.

 

In quest’ottica l'obiettivo è quello di arrivare a un sistema di regole condivise che tenga conto dei principi di etica e decoro degli ordini, ma anche delle istanze di tutela dei professionisti, che già oggi rappresentano la terza forza economica del paese (circa 2.300.000 per il 12.8% del PIL), e quindi dei cittadini che ad essi si rivolgono. Gli iscritti negli Albi professionali sono 1.972.973, che da soli rappresentano il 12,50% del PIL.

 

Anche l’azione regionale può assumere un ruolo determinante a tal fine, con la presente proposta di legge si vuole, infatti, dare il meritato riconoscimento al ruolo sociale proprio delle professioni intellettuali.

 

L'articolo 1 definisce le modalità di raccordo tra la Regione ed i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti. A tale fine, viene istituita una Consulta Regionale delle professioni, viene finanziata la costituzione di un nuovo soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e viene istituito un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali.

L'articolo 2 della presente proposta di legge regionale stabilisce alcune definizioni utili ai fini dell'applicazione della medesima proposta normativa.

Con l'articolo 3, invece, si costituisce la Consulta regionale dei soggetti professionali con lo specifico obiettivo di creare un collegamento, una sorta di raccordo tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale e le professioni per l'elaborazione di atti di governo, di programmazione economica e di norme regionali.

L'articolo 4 disciplina il funzionamento e l’organizzazione della Consulta regionale dei soggetti professionali.

L'articolo 5, riconoscendo la competenza esclusiva della Regione nell'ambito della formazione, riconosce il ruolo degli ordini e collegi di organizzare e controllare la formazione continua e di aggiornamento dei professionisti, che devono essere in accordo con le linee di intervento previste dalla vigente normativa regionale

All'articolo 6 viene definita la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare, aperto a tutti i soggetti professionali interessati, per svolgere attività formative, informative ed operative.

L'articolo 7, infine, richiama il principio che le professioni intellettuali devono essere sostenute e incentivate mediante adeguate politiche fiscali ed economiche, con specifiche agevolazioni anche per i giovani che iniziano la professione. A tal fine è prevista l'istituzione del fondo regionale di rotazione per le professioni.

 

 

 

Alessio SASO                                                Raffaella DELLA BIANCA

 

 

 

 

 

 

Proposta di legge recante ad oggetto:

“Norme in materia di tutela e sostegno alle professioni intellettuali”

 

Art. 1

(Finalità e oggetto della legge)

 

1. La presente legge, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di professioni, definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti.

 

2. La presente legge, in particolare:

 

a) istituisce e disciplina la Consulta Regionale delle Professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni;

 

b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa dalle professioni ordinistiche;

 

c) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:

 

a) per attività professionale, un'attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;

 

b) per professione ordinistica, la professione organizzata in Ordini o Collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame di stato e all'iscrizione ad un albo o collegio;

 

c) per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;

 

 

Art. 3

(Consulta regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione)

 

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Giunta regionale e le professioni, è istituita la Consulta regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata "Consulta", nominata dal Presidente della Giunta con proprio decreto.

 

2. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:

 

a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;

 

b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;

 

c) ai processi di innovazione delle attività professionali.

 

3. La Consulta  è costituita da 15 componenti come segue:

 

a) Presidente della Giunta Regionale o da assessore suo delegato che la presiede;

 

b) cinque rappresentanti regionali degli Ordini professionali, su designazione del Comitato Unitario regionale delle professioni;

 

c) cinque membri designati d’intesa con le Associazioni di Categoria Interprofessionali, rappresentative delle Professioni Intellettuali, presenti sul territorio regionale;

 

d) due rappresentanti del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa, eletti dal Consiglio nel proprio ambito, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e l’altro in rappresentanza della minoranza;

 

e) due rappresentanti delle associazioni degli utenti;

 

 

4. Le professioni ordinistiche sono suddivise in tre aree di appartenenza:

 

a) area giuridico-economica;

 

b) area socio-sanitaria;

 

c) area tecnica.

 

5. I soggetti espressione di Professioni Ordinistiche designano un Vice Presidente per ogni area di appartenenza.

 

Art. 4

(Organizzazione e funzionamento)

 

1. La Consulta è costituita  all’inizio di ogni legislatura, rimane in funzione fino alla sua ricostituzione, i suoi componenti possono essere riconfermati ed opera validamente con la partecipazione di almeno il 50% + 1 dei  suoi componenti.

.

2. La Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, dai  tre Vice Presidenti designati per ogni area di appartenenza delle Professioni Ordinistiche.

 

3. La Consulta è convocata dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione; al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute anche i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

 

4. L’Ufficio di Presidenza provvede all'organizzazione dei lavori, anche prevedendo sedute tematiche secondo modalità definite dalla Consulta stessa.

 

5. Alle sedute della Consulta possono essere invitati, qualora se ne determini la necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali.

 

6. I componenti della Consulta non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

 

Art. 5

(Formazione ed aggiornamento professionale)

 

1. La Consulta, ai fini della formazione continua, può proporre iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti, fermo restando  che l’organizzazione ed il controllo delle attività di formazione e aggiornamento professionale restano affidati agli Ordini ed ai Collegi anche tramite la stipula di convenzioni con soggetti formatori pubblici e privati.

 

Art. 6

(Soggetto consortile multidisciplinare)

 

1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.

 

2. Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore dei professionisti intellettuali e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:

 

a) servizi di agenzia formativa;

 

b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;

 

c) cooperazione con la Regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;

 

d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di prestazioni professionali e gli utenti;

 

e) diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;

 

f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea;

 

3. Ai fini dell'erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto consortile multidisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2;

 

 

 

 

 

Art. 7

(Interventi finanziari a favore dei professionisti Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni)

 

1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i professionisti.

 

2. In particolare, il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per:

 

a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale, di età non superiore ai trenta anni;

 

b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;

 

c) prestiti a tutti i professionisti che istituiscano progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra professionisti;

 

d) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

 

 

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente nonché la Consulta di cui all'art. 3, approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di attuazione definisce, criteri e modalità per l'erogazione di fondi relativamente a formazione continua, prestito d'onore e fondo rotativo.

 

Art. 8

(Norma transitoria)

 

1. In fase transitoria le professioni sanitarie non mediche già previste dalla normativa vigente, non ancora costituite in ordini o collegi professionali, saranno comunque considerate ed ammesse al pari degli Ordini e Collegi esistenti.

Art. 9

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti  dall'attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.

Inizio modulo

Fine modulo