Modifiche alla Legge Regionale n. 18/1999 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia". PDF Stampa E-mail
Giovedì 14 Ottobre 2010 00:00
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

GRUPPO CONSILIARE  PDL

 

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE

 

 

 

 

MARCO SCAJOLA

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Modifiche alla Legge Regionale n. 18/1999 Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia


RELAZIONE

Il testo della Proposta di Legge ha come finalità l’introduzione di alcune modifiche alla L.r. 18 del 1999: “ Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia”.

Le modifiche previste vanno nella direzione indicata dall’art. 1 della stessa legge che prevede che in attuazione dell’art 4. comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 59/1997), definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l’attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di ambiente, bilancio idrico e difesa del suolo, energia, al fine di stabilire il riparto, fra la Regione e gli Enti locali, delle funzioni ed attività anche secondo, quanto previsto dal punto a) dello stesso articolato.

In particolare l’articolo 44 della legge regionale 18/1999 prevede procedure straordinarie qualora si renda necessario conferire i rifiuti di un Comune o di una Provincia in  impianti ubicati nel territorio di una Provincia diversa da quella di appartenenza.

Da qui la nostra proposta di prevedere nel caso in cui si debba far fronte ad esigenze eccezionali e motivate di sospendere l’erogazione del contributo, per un periodo non superiore ai 12 mesi.

Inoltre per sostenere le amministrazioni locali, vista la situazione di criticità in cui si trova il nostro territorio per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti a causa della bassa percentuale di raccolta differenziata, dell’esaurimento delle discariche di servizio e della non disponibilità su tutto il territorio regionale di impianti capaci, sfruttando le moderne tecnologie, di soluzionare definitivamente il problema, la presente proposta di modifica riduce l’importo del contributo per chilogrammo portandolo da Euro 0,02 a 0,01.

Dato il grave momento di crisi economica che sta colpendo anche la nostra Regione, riteniamo che le amministrazioni locali della Liguria debbano essere ancor più sostenute e tale disposizione può essere, a nostro avviso, un valido e importante strumento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLATO

 

ART. 1

 

All’ART. 44 comma 2:

 

Sostituire le parole “di lire 30 (€ 0,02) per chilogrammo” con le seguenti: “di € 0,01 per chilogrammo”.

 

 

ART. 2

All’ART. 44, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente comma:

 

comma 3)” Il contributo non è dovuto qualora si debba far fronte ad esigenze eccezionali e motivate della durata non superiore a 12 mesi.”.

 

 

 

Genova, 13 Ottobre 2010

 

 

 

 

Marco Scajola