Modifiche alla L.r. n. 5 del 15 febbraio 2010 "NOrme per la prevensione delle cadute dall'alto nei cantieri edili" PDF Stampa E-mail
Venerdì 06 Agosto 2010 00:00

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

GRUPPO   PDL

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

 

 

GINO GARIBALDI

 

MARCO MELGRATI

 

ALESSIO SASO

 

ROBERTO BAGNASCO

 

LUIGI MORGILLO

 

MARCO SCAJOLA

 

RAFFAELLA DELLA BIANCA

 

FRANCO ROCCA

 

ROBERTA GASCO

 

MATTEO ROSSO

 

 

 

Avente ad oggetto: MODIFICHE ALLA  L.r.  N. 5 DEL 15 FEBBRAIO 2010 “NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI CANTIERI EDILI”

 

Relazione

 

La proposta di legge assume l’obiettivo di correggere gli aspetti della legge regionale n. 5/2010 che hanno segnalato nella sua applicazione limiti d’interpretazione e promuovere, attraverso norme efficaci e praticabili, l’adozione di misure di prevenzione contro il rischio di caduta dall’alto mediante l’impiego di un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operino sulle coperture degli immobili.

L’art. 3 così come prospettato dal testo di legge in vigore riporta delle incoerenze sia relativamente al momento di realizzazione dell’intervento, che alle figure che intervengono a vario titolo nella realizzazione dello stesso.

Tali incoerenze rendono di fatto inapplicabile il testo di legge.

Pertanto l’art. 3 a titolo “Attestazioni”, al fine di una corretta formulazione e conseguente applicazione, anche in rapporto all’entità degli interventi nonché alla presenza o meno della figura di coordinatore per la sicurezza e altresì alla nomina di responsabile dei lavori, va rivisto e adeguato con riformulazione come da testo che segue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica all’art. 3 della L.r. n.5 del 15 Febbraio 2010

“NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI CANTIERI EDILI”

 

 

L’articolo 3 (attestazioni) viene integralmente sostituito dal seguente:

 

 

Articolo 3

(Attestazioni)

  1. L’adozione del dispositivo di prevenzione di cui all’articolo 2 è attestata dal progettista.
  2. L’attestazione e gli elaborati di seguito precisati costituiscono allegato tecnico da prodursi a corredo dell’istanza di rilascio del titolo edilizio, della DIA o della comunicazione di avvio lavori ovvero all’atto della comunicazione di inizio lavori. Unitamente all’attestazione dovranno essere allegati:

a)      un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’individuazione dell’accesso in copertura con le modalità di transito sulla stessa,

b)      l’indicazione dei prodotti da installare, certificati dal produttore.

A conclusione dei lavori, in occasione delle comunicazioni finali di cui agli articoli 26 comma 10 e 37 comma 4 l.r. 16/2008, il progettista o il direttore dei lavori allegheranno dichiarazione di conformità e corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio rilasciate dall’installatore.

  1. Nel caso di esecuzione di interventi sulle coperture, successivi all’installazione del dispositivo, in caso di obbligo di nomina di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lo stesso dovrà accertare ed inserire nel piano di sicurezza e coordinamento l’utilizzazione dello stesso dispositivo. Nel caso in cui tali figure non siano previste è obbligo del datore di lavoro dell’operatore prevedere nel documento di valutazione dei rischi l’utilizzo del dispositivo.
  2. I regolamenti edilizi comunali prevedono sanzioni amministrative per l’inosservanza agli obblighi prescritti dalle norme della legge

 

 

 

 

 

 

Gino Garibaldi                                                            Marco Melgrati

 

 

Alessio Saso                                                                           Roberto Bagnasco

 

 

Luigi Morgillo                                                             Marco Scajola

 

 

Raffaella Della Bianca                                                 Franco Rocca    Roberta Gasco

 

 

Matteo Rosso