| Modifiche alla L.r. n. 5 del 15 febbraio 2010 "NOrme per la prevensione delle cadute dall'alto nei cantieri edili" |
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| Venerdì 06 Agosto 2010 00:00 |
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA
GRUPPO PDL
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
GINO GARIBALDI
MARCO MELGRATI
ALESSIO SASO
ROBERTO BAGNASCO
LUIGI MORGILLO
MARCO SCAJOLA
RAFFAELLA DELLA BIANCA
FRANCO ROCCA
ROBERTA GASCO
MATTEO ROSSO
Avente ad oggetto: MODIFICHE ALLA L.r. N. 5 DEL 15 FEBBRAIO 2010 “NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI CANTIERI EDILI”
Relazione
La proposta di legge assume l’obiettivo di correggere gli aspetti della legge regionale n. 5/2010 che hanno segnalato nella sua applicazione limiti d’interpretazione e promuovere, attraverso norme efficaci e praticabili, l’adozione di misure di prevenzione contro il rischio di caduta dall’alto mediante l’impiego di un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operino sulle coperture degli immobili. L’art. 3 così come prospettato dal testo di legge in vigore riporta delle incoerenze sia relativamente al momento di realizzazione dell’intervento, che alle figure che intervengono a vario titolo nella realizzazione dello stesso. Tali incoerenze rendono di fatto inapplicabile il testo di legge. Pertanto l’art. 3 a titolo “Attestazioni”, al fine di una corretta formulazione e conseguente applicazione, anche in rapporto all’entità degli interventi nonché alla presenza o meno della figura di coordinatore per la sicurezza e altresì alla nomina di responsabile dei lavori, va rivisto e adeguato con riformulazione come da testo che segue.
Modifica all’art. 3 della L.r. n.5 del 15 Febbraio 2010 “NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI CANTIERI EDILI”
L’articolo 3 (attestazioni) viene integralmente sostituito dal seguente:
Articolo 3 (Attestazioni)
a) un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’individuazione dell’accesso in copertura con le modalità di transito sulla stessa, b) l’indicazione dei prodotti da installare, certificati dal produttore. A conclusione dei lavori, in occasione delle comunicazioni finali di cui agli articoli 26 comma 10 e 37 comma 4 l.r. 16/2008, il progettista o il direttore dei lavori allegheranno dichiarazione di conformità e corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio rilasciate dall’installatore.
Gino Garibaldi Marco Melgrati
Alessio Saso Roberto Bagnasco
Luigi Morgillo Marco Scajola
Raffaella Della Bianca Franco Rocca Roberta Gasco
Matteo Rosso |